Bonus docenti: incontro al Miur

Incontri al MIUR

Bonus docenti

Regna confusione e incertezza

Il "bonus docenti" come rideterminato dalla legge di stabilità è stato l'oggetto del confronto tra organizzazioni sindacali e MIUR.

L'incontro, richiesto dai sindacati, doveva servire per fare chiarezza rispetto al nuovo contesto normativo che si è determinato a seguito dell'approvazione della citata legge.

L'esigenza per le Organizzazioni sindacali, doveva essere  quella di dare indicazioni coordinate alle scuole per gestire al meglio le disposizioni intervenute ad anno scolastico avviato.

 

Infatti, alla luce della recente approvazione della legge, le risorse del bonus docenti sono state definalizzate e pertanto possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS, a favore del personale scolastico docente e Ata, senza ulteriore vincolo di destinazione.

 

L'amministrazione, dopo aver ricordato che la norma si applica a partire dal 1 gennaio 2020, ha dato un'interpretazione "bislacca" e regressiva  della stessa ritenendo che il legislatore volesse solo ampliare la platea dei destinatari, estendendo le risorse del merito anche al personale Ata, ma mantenendo tutti i vincoli della legge 107/15 rispetto alla destinazione delle risorse stesse.

 

Secondo la UIL ,invece,  con questa modifica legislativa si completa il percorso già attivato col rinnovo del CCNL che aveva fatto confluire le risorse del bonus docente nell'articolo 40 (fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) che raccoglie tutte le risorse a disposizione della contrattazione decentrata d'istituto.

 

I contratti d'istituto hanno durata triennale salvo la possibilità di rivedere i criteri di distribuzione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo nell'ambito di alcune modifiche indotte da motivazioni giuridiche non presenti all'atto della stipula del contratto stesso.

 

Pertanto, ad avviso della UIL, anche se alcuni contratti sono stati già sottoscritti è possibile mutare la destinazione delle somme in presenza di una clausola di salvaguardia o della volontà delle parti.

 

A maggior ragione se ci si trova in presenza di un contratto d'istituto non ancora stipulato ..

In definitiva, facciamo riferimento alla nostra interpretazione che per memoria si allega in calce.

 

L'amministrazione, anche se inizialmente ha evidenziato che quello odierno fosse un incontro tecnico,  alla luce delle osservazioni dei sindacati, ha ritenuto opportuno rinviare l'eventuali decisioni in attesa di un approfondimento in sede politica.

 

E' poi superfluo sottolineare come ancora una volta l'amministrazione ha  mostrato parzialità di posizione a cui  la UIL Scuola risponderà, se ci fosse una circolare in tal senso, con la pronta  impugnativa della stessa per eccesso di  potere.

 

Per la UIL Scuola hanno partecipato Pasquale Proietti, Rosa Cirillo e Giuseppe D'Aprile.

 

 

“Bonus docenti” (Articolo 1 comma 249)

Pervengono alla scrivente segreteria quesiti in merito alla utilizzazione delle risorse del bonus docenti.

 

Alla luce della recente approvazione della Legge Finanziaria le risorse del “bonus docenti” sono state definalizzate per cui possonoessere utilizzate dalla contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico (docente e Ata), senza ulteriore vincolo di destinazione, a differenza di quanto era stata stabilito dalla Legge 107/2015 che aveva appunto introdotto il Bonus per la valorizzazione del merito, attribuito annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti.

Con questa modifica legislativa, si completa il percorso già attivato nel rinnovo del CCNL che aveva fatto confluire le risorse destinate al bonus docenti nell’art 40 ( fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) che raccoglie tutte le risorse a disposizione della contrattazione decentrata di Istituto.

I contratti decentrati come l’integrativo di Istituto, hanno durata triennale, salvo la possibilità di rivedere i criteri di distribuzione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo ( art. 7, comma 3 CCNL ) nell’ambito di  alcune modifiche indotte peraltro da motivazioni giuridiche non presenti all’atto della stipulazione del Contratto stesso.

 

Pertanto, anche se alcuni contratti sono stati già sottoscritti disciplinando il riparto per l’anno scolastico 2019/20, è possibile mutare la destinazione delle somme, se è presente nel contratto di Istituto una clausola di salvaguardia che prevede la riapertura della contrattazione, consentendo, con il contratto di istituto, di ridefinire la destinazione delle somme a disposizione della contrattazione, senza vincolo di destinazione.   

 

Fraterni saluti

Giuseppe D’Aprile

Segretario Nazionale