Somministrazione farmaci

 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

 

LE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf

Le Linee guida del Ministro dell’istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, emanate in data 25/11/2005 rappresentano ancora oggi il punto di riferimento per tutto il personale della scuola compresi i Dirigenti scolastici in materia di somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico.

Tali raccomandazioni possono essere state integrate, per le varie regioni, da eventuali Protocolli d’Intesa tra le Regioni e i corrispondenti USR. A tal proposito si consiglia di verificare se nella regione di riferimento siano state trasmettesse disposizioni organizzative al riguardo.

 

OGGETTO E TIPLOGIA DI INTERVENTI 

Le raccomandazioni riguardano gli interventi opportuni all’assistenza di studenti che richiedono assoluta necessità di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico .

La somministrazione, può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) territorialmente competente.

 

COSA FANNO I GENITORI DELL’ALUNNO O GLI ESERCITANTI LA POTESTÀ GENITORIALE

Inoltrano al Dirigente scolastico richiesta formale (scritta) corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia del proprio figlio con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) ed eventualmente l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico, per la somministrazione dei farmaci (possono indicare anche un loro delegato).

 

COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • Individua all’interno dell’istituzione scolastica il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  • Concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 
  • Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

 

CHI PUÒ ESSERE INDIVIDUATO TRA IL PERSONALE SCOLASTICO

  • Personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94
  • Gli Uffici Scolastici regionali possono promuovere specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

 

OBBLIGO O DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE

Qualora la somministrazione non sia effettuata dai genitori, il Dirigente scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA, senza possibilità di poter obbligare il suddetto personale alla somministrazione dei farmaci.

  • In caso di disponibilità alla somministrazione dei farmaci: il personale è incaricato alla somministrazione del farmaco con provvedimento scritto e con indicazione dell’alunno (o più alunni) affidato per la somministrazione.
  • In caso di non disponibilità alla somministrazione dei farmaci del personale  o qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i Dirigenti scolastici:
  • possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni;
  • nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada);
  • in difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.